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L'ARSS e il suo ruolo

L’Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto è stata istituita con legge regionale n. 32  del 29 novembre 2001 parzialmente modificata dall’art.9 della legge regionale 19 dicembre 2003 n. 41 quale ente strumentale della Regione Veneto dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali nelle sotto indicate materie:

  • assistenza alle aziende sanitarie nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;

  • verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei bilanci;

  • istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende sanitarie;

  • elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende sanitarie e delle strutture pubbliche, private e accreditate:

  • accreditamento delle strutture socio sanitarie;

  • elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;

  • controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario regionale;

  • sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all’autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

  • valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;

  • elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.

 

L’Agenzia deve presentare alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull’andamento della gestione delle aziende sanitarie.

Con delibera della Giunta regionale n. 890  del 4 aprile 2003  avente ad oggetto “approvazione competenze, funzioni ed obiettivi dell’Agenzia regionale socio sanitaria” sono stati definiti i soggetti nei confronti dei quali l’Agenzia svolge un ruolo di supporto  tecnico che consistono nella Giunta, il Consiglio, la Segreteria  regionale Sanità e Sociale e le Aziende sanitarie. La suddetta delibera sancisce l’avvio dell’Agenzia coordinandone le attività con quelle della segreteria regionale alla Sanità e Sociale.

Organi

  • Direttore
  • Collegio dei revisori dei conti

 

Il Direttore è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il rapporto di lavoro è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura regionale.

Il Direttore ha tutti i poteri di gestione dell’Agenzia e la rappresentanza legale della stessa. Ad esso competono in particolare:

-  le convenzioni (Università, ASL, AO, altro);

- i progetti speciali sanitari e la ricerca (attività definita e programmata in sintonia con la Segreteria regionale Sanità e Sociale);

- l’informazione sulla salute (attività definita e programmata in sintonia  con  la  Segreteria regionale Sanità e Sociale).

Il Collegio dei revisori dei conti: è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale.

Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.

I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.